Cos'è
A cosa serve
WHISTLEBLOWING – Vuoi segnalare un illecito?
Il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 (che dà attuazione alla Direttiva Europea n. 1937 del 2019 in materia di whistleblowing), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 Marzo 2023, raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione di illeciti e delle tutele riconosciute ai segnalanti, finalizzata a una maggiore tutela del whistleblower (“informatore” tradotto in italiano), in modo che lo stesso sia maggiormente incentivato all’effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto. Il Decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023, e le nuove disposizioni avranno effetto a partire dal 15 luglio 2023.
DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24 – Normattiva
Le disposizioni del decreto non si applicano «alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.»
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Che cosa è – Chi è il Whistleblower?
Il whistleblower è la persona che segnala, divulga o denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di: dipendenti pubblici – lavoratori subordinati di soggetti del settore privato – lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o privato – collaboratori, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o privato – volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti – azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.
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Come si accede al servizio
Il whistleblowing rappresenta uno strumento determinante per contrastare – attraverso l’incremento del tasso di denuncia – i fenomeni corruttivi. E' infatti evidente come i primi in grado di rilevare comportamenti o situazioni anomale all’interno di un’impresa o di un ente pubblico siano spesso coloro che vi lavorano e che sono in una posizione privilegiata per segnalare queste irregolarità. Tuttavia spesso il dipendente preferisce non esporsi per timore di subire ripercussioni.
La stessa Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha più volte ribadito l’importanza di questo canale informativo quale imprescindibile veicolo per scongiurare o arrestare tempestivamente la commissione di fatti illeciti, sottolineando al contempo l’importanza degli strumenti di tutela dell’identità dell’informatore forniti dalla norma, che incoraggiano in tal modo eventuali whistleblowers che desiderino preservare la riservatezza.
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Che cosa si può segnalare?
Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in: illeciti amministrativi, contabili, civili o penali - condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti - illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali (relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi) - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione - atti od omissioni riguardanti il mercato interno - atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.
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Canali di segnalazione - Tempi e scadenze
Segnalazione interna
La prima segnalazione va effettuata presso l'Ufficio Scolastico Regionale.
Con la Delibera n. 416/2016, l’ANAC ha individuato nel Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale il Responsabile della prevenzione della corruzione per le istituzioni scolastiche, cui vanno inviate le segnalazioni di fatti che configurano ipotesi di corruzione, limitatamente alle scuole.
Segnalazione esterna
Se non si ha risposta entro 3 mesi (6 in casi particolari) è possibile riportare la propria segnalazione all'ANAC.
L’Autorità competente per le segnalazioni esterne, anche del settore privato, è l’ANAC. Si può accedere al servizio dal seguente link: ANAC - Whistleblowing
Divulgazione pubblica
In caso di mancata risposta, trascorsi 3 mesi (6 in casi particolari) è possibile effettuare una denuncia pubblica.
La divulgazione pubblica può essere sia anonima che pubblica: in caso di denuncia anonima l'ANAC la gestirà come una nuova denuncia, non potendola abbinare ad una già in essere.
In caso di denuncia non anonima sarà invece abbinata alla segnalazione esterna precedentemente fatta.
Denuncia all’'autorità giudiziaria o contabile
La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del whistleblower, in quanto in via prioritaria è favorito l’utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all’Art. 6 del D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 è possibile effettuare una segnalazione esterna.
La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello indicato all’Art. 4 del citato D. Lgs. è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.
Si riportano di seguito gli Artt. 4 e 6 del D. Lgs. n. 24/2023.
Art. 4 del D. Lgs. n. 24/2023 - Canali di segnalazione interna
1) I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano, ai sensi del presente articolo, propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. I modelli di organizzazione e di gestione, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedono i canali di segnalazione interna di cui al presente decreto. - 2) La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato. - 3) Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole. - 4) I comuni diversi dai capoluoghi di provincia possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione. I soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, non superiore a duecentoquarantanove, possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione. - 5) I soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, affidano a quest'ultimo, anche nelle ipotesi di condivisione di cui al comma 4, la gestione del canale di segnalazione interna.- 6) La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello indicato nei commi 2, 4 e 5 è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.
Art. 6 del D. Lgs. n. 24/2023 - Condizioni per l'effettuazione della segnalazione esterna
1) La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni: a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4; b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito; c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione; d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Modalità per la segnalazione
Riferimenti e contatti
PEO - indirizzo e-mail USR Toscana (direzione-toscana@istruzione.it)
Responsabile della trasparenza ISIS Margaritone-Vasari: Dirigente Scolastico Renzo Izzi
recapito telefonico ISIS Margaritone-Vasari : 0575 380240
PEO - indirizzo email istituzionale ISIS Margaritone-Vasari (aris00700x@istruzione.it)
PEC - indirizzo Posta Elettronica Certificata ISIS Margaritone-Vasari (aris00700x@pec.istruzione.it)
Approfondimenti